Cosenza, perch? lo 0-3? Ecco le motivazioni

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Il giudice sportivo si ? finalmente espresso in merito alla gara Cosenza – Verona: per i lupi ? ufficiale la?sconfitta a tavolino per 0-3, unita ad un’ammenda di 3000 euro. La societ? del patron Guarascio ha tuttavia annunciato, tramite i propri canali social, di voler ricorrere in?appello per ribaltare tale sentenza. Ma quali sono state le motivazioni addotte dal giudice sportivo e che hanno poi determinato la sconfitta a tavolino dei rossobl??

CAMPO IMPRATICABILE E PERICOLOSO – Nella nota del giudice sportivo, su cui pesa molto il referto dell’arbitro Piscopo, si legge chiaramente?che non sussistevano le condizioni per garantire l’incolumit? fisica dei partecipanti. Dunque il rischio di infortuni ha pesato e non poco sulla scelta: il terreno di gioco risultava, a detta dell’arbitro, letteralmente?impraticabile in alcune zone.

SOCIETA’ COSENZA RESPONSABILE?– Questa ?, per il giudice sportivo, la lampante motivazione che ha portato alla decisione di infliggere lo 0-3 a tavolino. Nel comunicato si legge chiaramente che “la Soc. Cosenza Calcio era perfettamente consapevole, avendone esatta conoscenza, della circostanza che i lavori di rifacimento del terreno non si sarebbero conclusi entro la data del 1? Settembre 2018″. Secondo quanto riporta la nota, i lavori del?Marulla si sarebbero conclusi il 3-4 Settembre e si sarebbero dovute attendere addirittura altre due settimane per la piena funzionalit? del terreno di gioco.

CONTRO – DEDUZIONI INVEROSIMILI –?Le motivazioni addotte dalla societ? rossoblu, in risposta al preannuncio di ricorso del club veronese, sono risultate?inverosimili e poco credibili?soprattutto per quel che riguarda la?causa scatenante?del peggioramento del manto erboso. Secondo i legali cosentini, questa era da attribuire alla presenza di?insetti terricoli (nottue) che ne avevano inficiato l’attecchimento, nutrendosi del manto erboso. Tuttavia, per il giudice sportivo, si ? trattata di una giustificazione poco credibile, n? indicata n? rilevata precedentemente dalla stessa societ? cosentina.

PRECEDENTE PAGANESE-LATINA NON CONSONO – I legali rossoblu si erano anche appellati ad un precedente: il terreno di gioco, nel match tra Paganese e Latina, presentava una?piccola voragine?nel mezzo del campo. La risposta del giudice sportivo a tale motivazione ? stata per??perentoria, ribadendo che quell’evento si ? verificato a gara in corso (tra il primo ed il secondo tempo) senza nessuna colpevolezza da parte della societ? campana. Situazione diversa invece per la societ? cosentina, che?sapeva di questa problematica del terreno del Marulla.

INDISPONIBILITA’ NEL CAMBIARE CAMPO -?L’ultima motivazione presentata dal giudice sportivo riguardava la possibilit? di?giocare a campo neutro, proposta tuttavia?non presa in considerazione dalla societ? bruzia: “atteso che la Soc. Cosenza con il proprio comportamento […]?ha, altres?, violato i doveri di lealt? e correttezza nei confronti della Societ?
ospitata?perch? […]?non si ? efficacemente adoperata per evitare alla Soc. Hellas Verona e ai
propri tifosi di sostenere inutili costi di trasferta, pur avendo la possibilit? di rinviare la
data della gara o di disputare la gara presso lo Stadio di Benevento;”

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